RISPETTANDO LE REGOLE SI EVITANO ERRORI
Due sono le tipologie di fattura con cui documentare le cessioni di beni o le prestazioni di servizi:
• fattura immediata – per ciascuna operazione imponibile
• fattura differita - riepilogativa di più operazioni
La fattura immediata è emessa all’atto della sua consegna, spedizione o trasmissione e deve essere trasmessa al Sdi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione
L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni nazionali, corrisponde:
• alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili
• alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili
• al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi
Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
La fattura differita entra in gioco per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.
Reparto Assistenza Clienti