Il 28 febbraio 2025 scade il primo termine dell’anno per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, relativo ai documenti emessi nel quarto trimestre 2024.
A partire dal 15 febbraio, sarà possibile visualizzare, nel portale Fatture e Corrispettivi, le fatture per le quali è necessario effettuare il versamento dell’imposta, accedendo alla sezione riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti potranno confermare la lista precompilata o integrare l’imposta di bollo online per le fatture incluse nell’Elenco B, selezionando “SI” nel campo “Bollo virtuale” nel tracciato della fattura, che attesta il pagamento dell’imposta.
Tutti i soggetti obbligati a versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovranno completare il pagamento entro l’ultimo giorno del mese, utilizzando una delle seguenti modalità:
- Addebito su conto corrente bancario o postale;
- Modello F24 tramite modalità telematica;
- Modello F24-EP per gli Enti pubblici.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo da utilizzare per il pagamento, che riguardano sia l’imposta di bollo che eventuali sanzioni e interessi:
- Codice tributo 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre;
- Codice tributo 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;
- Codice tributo 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
In caso di ritardo nel pagamento, la procedura web sul portale Fatture e Corrispettivi calcola automaticamente le sanzioni applicabili, consentendo di regolarizzare la posizione attraverso il ravvedimento operoso. Qualora il versamento sia omesso o insufficiente, l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione telematica con l’importo dovuto, al quale si dovrà rispondere entro 30 giorni.
Si ricorda inoltre che la legge consente ai soggetti obbligati di effettuare il pagamento cumulativo dell’imposta di bollo per importi non superiori a 5.000 euro.




