Bollo virtuale fatture elettroniche

La nuova norma prevista dal decreto Semplificazioni avrà il suo primo impatto ad inizio 2023 in quanto la legge non è da considerarsi retroattiva.

Fermo restando che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche va pagata trimestralmente, una delle novità previste dal decreto approvato dal governo lo scorso 15 giugno, è rappresentata dal fatto che nel caso in cui sommando tutte le fatture emesse non venga superata la soglia dei 5 mila euro (attuali 250), il pagamento può slittare al trimestre successivo.

Ne consegue che se non si supera la soglia dei 5mila euro, il pagamento del bollo virtuale (2 euro per ogni fattura emessa) viene posticipato alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

In pratica non sono più necessari 4 appuntamenti annuali per pagare l’imposta di bollo, perché le nuove scadenze seguono il seguente criterio

 

Periodo di riferimento Scadenza se il bollo virtuale supera i 5mila euro Scadenza se il bollo virtuale non supera i 5mila euro
Primo trimestre 31 maggio 30 settembre
Secondo trimestre 30 settembre 30 novembre
Terzo trimestre 30 novembre
Quarto trimestre 28 febbraio dell’anno dopo

Imposta di bollo del primo trimestre: si può pagare entro la scadenza prevista per il secondo trimestre (quindi, entro il 31 maggio, fine del secondo mese successivo al secondo trimestre).

Imposta di bollo del secondo trimestre: se anche dopo questo periodo l’imposta resta sotto i 5mila euro, si può pagare entro il termine previsto per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre. Quindi, entro il 30 settembre, fine del secondo mese successivo al terzo trimestre.

Le scadenze invece relative al pagamento del bollo virtuale del terzo e del quarto trimestre restano invariate, a prescindere dall’importo dovuto. Quindi, si paga rispettivamente entro fine novembre, o a fine febbraio dell’anno successivo.

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