Titolare Effettivo: il tempo per comunicarlo sta per terminare

La Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 pubblica il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo.

Per le imprese dotate di personalità giuridica (SRL, SPA, SAPA e società cooperative), le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e le altre istituzioni private che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR 361/2000) vi è l’obbligo di individuare e comunicare il TITOLARE EFFETTIVO a partire dal 10 ottobre presso apposito registro della CCIAA di competenza.

Non sono invece tenuti a fare la comunicazione: imprese individuali, società di persone (SNC, SAS, società semplici, ecc..) e i soggetti che non sono specificatamente dotati di personalità giuridica (non iscritti negli appositi registri).

I soggetti obbligati sono chiamati ad individuare il Titolare effettivo e, per non incorrere in sanzioni, a comunicarlo al Registro Imprese con una pratica dedicata, firmata digitalmente, entro l’11 dicembre 2023.

La pratica deve essere inviata in formato telematico tramite la Comunicazione Unica al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

Per poter effettuare la comunicazione obbligatoria è necessario essere in possesso:

– della firma digitale del legale rappresentante;
– l’iscrizione a Telemaco.

Per la compilazione e l’invio è possibile utilizzare, tra gli altri, anche DIRE, il sistema informatico messo a disposizione dalle Camere di Commercio.

Rischi di sanzioni

Se il Titolare Effettivo non viene comunicato entro il termine previsto, la Camera di Commercio territorialmente competente deve contestare la violazione dell’obbligo. La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge. La sanzione, secondo l’articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

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